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Riferimenti normativi
Art. 1 commi 280-283 L.296/06, art. 1 comma 66 L. 244/07, DM 28.3.2008, Risoluz. 361/E
Attività ammessa al contributo (art. 2 DM 28.3.08)
Ai sensi dell’art.1, comma 280 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), sono agevolabili “i
costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità
alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia”.
a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi
complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani,
progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi
anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’e
laborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di
dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così
generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione
che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità
commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
>Soggetti ammessi (art. 3 DM 28.3.08) Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese
operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione
degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (2004/C 244/2).
La norma fa generico riferimento alle “imprese”, ai fini dell’individuazione dell’ambito
applicativo dell’agevolazione dovrebbero valere i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in
relazione all’agevolazione per investimenti in aree svantaggiate, nonché alla precedente
agevolazione relativa all’attività di ricerca e sviluppo. Quindi possono beneficiare del credito d’i
mposta tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica
assunta e dal regime contabile adottato.
Misura del credito
10% dei costi di R&S. La percentuale è elevata al 40% (dal 2008, 15% per il 2007) per i
costi derivanti da contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Costi ammissibili (art. 4 DM 28.3.08)
a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di
ricerca e sviluppo; viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente,
compreso quello assunto con contratto “a progetto”, in rapporto all’effettivo impiego per le
attività di ricerca e sviluppo;
b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono
utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell’importo risultante dall’a
pplicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,
recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’e
sercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di
ricerca e sviluppo. I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se
acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore a quella stabilita dall’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla
determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla
misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;
d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in
licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e
sviluppo; f) le spese generali;
sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi del personale g) i
costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’a
ttività di ricerca e sviluppo.
Modalità di richiesta (art. 5 DM 28.3.08)
Automatica mediante esposizione dei dati nel quadro RU di Unico Controlli e Documentazione
(art. 6 DM 28.3.08)
le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare
l'ammissibilità e l’effettività degli stessi e in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi
alle acquisizioni di beni e servizi: a) costi del personale: fogli di presenza nominativi
riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal
legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca e
sviluppo;
b) strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante dell’i
mpresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
c) fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca: dichiarazione
del legale rappresentante dell’impresa, ovvero del responsabile dell’attività di ricerca e
sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l’attività
di ricerca e sviluppo;
d) acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria: documentazione attestante il costo
sostenuto dal concedente. La documentazione è predisposta annualmente entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale.
Utilizzo
Compensazione per il pagamento delle imposte sui redditi e Irap e eccedenza in compensazione
ai sensi art. 17 dgls 241/97, a decorrere dal mese successivo al termine al termine per la
presentazione di Unico (scadenza Unico 30 settembre, utilizzo tra 1 ottobre e 31 dicembre) con il
modello F24.
Codice tributo da utilizzare nella sezione Erario 6808.
Durata beneficio
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino
alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
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